la circolare Inps n. 137 del 25 luglio 2016 recependo le sentenze del Consiglio di Stato (nn. 00841, 00842 e 00838 di febbraio 2016 pronunciandosi sul ricorso del governo in opposizione alle sentenze del Tar Lazio) fornisce tra le istruzioni anche la necessità di non indicare più nel DSU i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche qualora attinenti a condizioni di disabilità . Tra queste si contemplano anche le indennità di natura risarcitoria e non solo l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili al 100%.
Si riportano di seguito i chiarimenti più significativi forniti dall’INPS, in particolare le indicazioni utili rispetto a tutti i contributi o prestazioni a sostegno della persona con disabilità , erogati da enti diversi dall’INPS (es. Regione, Comune, Inail etc).
Come previsto dalle istruzioni le prestazioni di seguito elencate non devono essere inserite nel quadro FC4:
- Contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- Voucher per servizi all’infanzia;
- Assegni di cura;
- Bonus gas e elettrico;
- Altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi del disabile.
Pertanto, non vanno indicati, a prescindere dalla rendicontazione, i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l’assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale).
Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi.
Si chiarisce che l’assegno di cura erogato in relazione all’invalidità non deve essere autocertificato dal dichiarante a seguito dell’approvazione dell’articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, conv. con la legge n. 89 del 2016, che ha escluso dal computo dell’ISEE i trattamenti percepiti in ragione di una condizione di disabilità . Inoltre, anche i contributi per spese per collaboratori, se erogati in relazione alla disabilità , in nessun caso devono essere autocertificati dal dichiarante, nel quadro FC4, a seguito dell’approvazione dell’articolo 2 sexies del D.L. n. 42 del 2016, conv. con la legge n. 89 del 2016, che ha escluso dal computo dell’ISEE i trattamenti percepiti in ragione di una condizione di disabilità .
Data: 09/01/2017
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