Non basta dire che “il servizio è stato comunque garantito”.
Se l’accesso avviene in condizioni diverse, meno dignitose e meno autonome, la differenza pesa. E può diventare discriminazione.
Con la sentenza del 27 gennaio 2026, il Tribunale ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, ha stabilito che l’inaccessibilità materiale di un ufficio pubblico integra discriminazione fondata sulla disabilità anche quando l’amministrazione non agisce con intento lesivo. Una decisione che consolida un orientamento giurisprudenziale sempre più chiaro: la buona fede non basta a escludere la violazione quando il risultato è una disparità concreta.
Il caso: accesso negato per tre volte e servizio svolto all’esterno
La vicenda riguarda un cittadino in carrozzina. Nel corso del 2024 si è recato per tre volte presso gli uffici dei servizi sociali comunali. In tutte le occasioni il montascale all’ingresso era fuori uso. L’accesso all’edificio era quindi impossibile.
L’amministrazione non ha negato formalmente il servizio: gli operatori sono usciti all’esterno, nel giardino dell’edificio, per svolgere l’attività richiesta. Proprio su questo punto si è concentrata la difesa del Comune, che ha sostenuto la natura contingente del guasto e l’assenza di qualsiasi volontà discriminatoria.
Secondo il Tribunale, tuttavia, non è questo il parametro corretto di valutazione. Una persona senza disabilità avrebbe avuto accesso ordinario agli uffici, entrando dalla porta principale. Il ricorrente, invece, è stato costretto a un percorso differenziato, all’esterno, in condizioni oggettivamente meno dignitose. La disparità non risiede nella negazione assoluta del servizio, ma nella modalità di fruizione imposta.
La motivazione: la discriminazione può essere anche indiretta
La decisione si fonda sulla legge 67/2006, che disciplina le azioni contro le discriminazioni delle persone con disabilità. Il giudice richiama la nozione ampia di discriminazione, comprensiva anche delle forme indirette: quelle situazioni in cui una condotta apparentemente neutra produce, in concreto, uno svantaggio specifico.
Il Tribunale chiarisce un punto centrale: la discriminazione non richiede necessariamente dolo o intenzionalità. È sufficiente che si verifichi un effetto lesivo della pari dignità e dell’uguaglianza sostanziale.
In questo caso, il mancato funzionamento del montascale – reiterato in tre occasioni – ha determinato una esclusione funzionale dall’ambiente pubblico. Non si tratta solo di un ostacolo architettonico temporaneo, ma di una barriera che ha inciso concretamente sulla possibilità di accedere al servizio nelle stesse condizioni degli altri cittadini e delle altre cittadine.
La motivazione supera così la lettura riduttiva del “mero disservizio tecnico”. L’accessibilità non è un adempimento edilizio secondario, ma una condizione strutturale per l’esercizio effettivo dei diritti. Quando viene meno, anche temporaneamente ma in modo reiterato, si produce una disparità sostanziale che rientra nella tutela antidiscriminatoria.
Rimozione della barriera e risarcimento del danno
Nel corso del giudizio il Comune ha documentato l’avvio di una soluzione alternativa strutturale, predisponendo una rampa e approvando il PEBA. Il Tribunale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento all’ordine di rimozione della barriera, prendendo atto dell’intervenuto adeguamento.
Tuttavia, l’eliminazione successiva dell’ostacolo non ha cancellato la discriminazione già verificatasi. Il giudice ha infatti accertato l’illecito e riconosciuto il danno non patrimoniale da lesione della dignità personale, liquidandolo equitativamente in 500 euro.
La somma è stata calibrata tenendo conto della natura episodica degli eventi e della successiva rimozione della barriera. Ma il valore della pronuncia va oltre la quantificazione economica: afferma che l’accesso degradato e differenziato ai servizi pubblici incide sulla dignità della persona e genera responsabilità risarcitoria.
Un principio che rafforza l’uguaglianza sostanziale
La sentenza non introduce principi inediti, ma li applica con coerenza a un caso concreto e quotidiano. E proprio per questo assume rilievo sistemico.
Il Tribunale ribadisce che l’accessibilità deve essere effettiva, continua e non sostituibile con soluzioni di fortuna. La buona fede dell’ente non neutralizza la violazione quando permane una barriera idonea a produrre una disparità sostanziale. L’adeguamento tardivo può evitare ulteriori conseguenze, ma non cancella il pregiudizio già subito.
In definitiva, la decisione riafferma un principio essenziale: l’accessibilità è parte integrante del diritto all’uguaglianza. Quando viene meno, anche senza intenzione, la differenza di trattamento non è solo tecnica. È giuridicamente rilevante. Ed è discriminazione.
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